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Il CRC sollecita l’Italia a proteggere le persone intersex

Dal blog Zwischengeschlecht proponiamo la versione editata della traduzione in italiano del grande lavoro svolto da Daniela Truffer e Markus Bauer.

CRC80 > VIDEO + TRANSCRIPT: Italy questioned over Intersex Genital Mutilation by UN – Government “replies” on Trans issues and “3rd Gender”.

Claudia Balsamo e Daniela Truffer con il report per la CRC sulle mutilazioni genitali intersex relativo all’Italia (Foto di Markus Bauer)

StopIGM.org insieme alla difensora italiana delle persone intersex Claudia Balsamo, con il supporto di intersexioni e Intersex Esiste, e con l’ulteriore aiuto di Michela Balocchi e Daniela Crocetti, hanno presentato,  durante la Pre-Sessione del 06.06.2018 al CRC, due rapporti ONG completi sulla situazione delle persone intersex in Italia informando il Comitato con una Dichiarazione congiunta intersex (PDF).

CRC Timeline completa Italia 2018-2019

Durante la 80a sessione del Comitato per i diritti del fanciullo (CRC), il 22-23 gennaio 2019, il Comitato ha esaminato la situazione dei diritti umani in Italia.

Entrambe le sessioni vengono trasmesse su webtv.un.org.

StopIGM.org era in diretta da Ginevra, con la speranza che il Comitato facesse domande serie sulle pratiche di mutilazioni genitali intersex (IGM) in Italia.

Sessione 1, Martedì 22 Gennaio 2019, 15-18h

Jorge Cardona Llorens (Spagna) parla di pratiche dannose su bambini intersex come forma di violenza, chiedendo informazioni sui protocolli, i casi di procedure non consensuali e non necessarie e le disposizioni di legge in materia di prevenzione e rimedio. 

Traduzione non ufficiale dallo spagnolo:

«Concludo, signora Presidente, con domande molto brevi sui bambini intersex.

Qual è il protocollo sanitario per i bambini intersex?

Quali procedure e prassi dovrebbero seguire le équipe sanitarie quando nasce un bambino intersex?

Alcuni di questi bambini sono sottoposti a cure mediche o chirurgiche?

Che tipo di supporto è previsto per fornire consulenza e aiuto adeguato alle famiglie di bambini intersex?

Siamo venuti a conoscenza di episodi di trattamento chirurgico e altri trattamenti medici senza consenso informato: sono stati questi oggetto di un’indagine in merito? In caso affermativo, sono in vigore disposizioni di legge che consentano di risarcire le vittime di tali trattamenti?

Quale formazione ricevono gli operatori sanitari e gli psicologi sulla varietà sessuale, biologica e fisica associata a questo fenomeno e sulle conseguenze di inutili interventi chirurgici e altri interventi medici sui bambini intersex?»

Il prof. Salvatore Sciacchitano, endocrinologo e segretario capo presso il ministero della Sanità, bypassa la risposta sulla questione intersex: mentre la domanda riguardava infatti persone con tratti intersex e mutilazioni genitali infantili, afferma brevemente che quelle sarebbero state “procedure terapeutiche sanitarie”; poi cambia velocemente argomento, parlando di persone trans e riferendosi alla legge 164 del 1982 sul cambiamento di sesso legale.

Solleva poi la questione dell’inquinamento ambientale che avrebbe causato variazioni intersex in Veneto.

Trascrizione non ufficiale:

«Rispondo volentieri alla domanda del componente spagnolo della commissione nella mia qualità di rappresentante del Ministero della Salute e […] nella mia qualità di medico endocrinologo. La domanda si riferiva ai disturbi della differenziazione sessuale. In ambito sanitario il percorso di attribuzione chirurgica e anagrafica del sesso é regolamentato in Italia attraverso la legge 164 del 1982.

La copertura dei costi relativa a tale percorso é in tutte le regioni a carico del sistema sanitario, tenuto conto che si tratta comunque di cure ospedaliere. Il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge numero 164 del 1982  é necessario nel solo caso in cui esista una condizione di conflittualità dei genitali cosiddetti genitali ambigui. Vorrei segnalare che la corte costituzionale nel 1985 ha sancito che l’identità sessuale tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio privilegiando il o i fattori dominanti.

Recentemente la nostra corte costituzionale si è nuovamente pronunciata nell’ottobre del 2015 riaffermando il principio per cui resta ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. La corte ha precisato che rispetto al cambiamento di sesso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale di ausilio finalizzato al conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.

E vorrei citare anche il comitato nazionale per la bioetica che ha espresso nel 2010 un parere sui disturbi della differenziazione sessuale nei minori e in particolare relativo alle patologie che si possono manifestare nei bambini. Il comitato nazionale per la bioetica si è soffermato in particolare sulla considerazione dei cosiddetti casi eccezionali dove mancano indicazioni obiettive per l’assegnazione sessuale. In tali casi i genitori insieme al medico fanno una scelta condivisa al fine di educare il bambino come maschio o femmina ponendo comunque particolare attenzione all’emergere di inclinazioni spontanee.

L’attuale normativa che regola la dichiarazione del sesso alla nascita risalente al novembre 2000 è integrata con un’annotazione riservata, fondata su rigorosa e completa certificazione medica della ‘patologia’ di cui soffre il neonato, così da consentire in seguito, se necessario, una rettificazione dell’indicazione anagrafica attraverso una procedura più semplificata rispetto a quella prevista dalla legge vigente.

Desidero anche menzionare che proprio in questi giorni il nostro Ministero è impegnato insieme alla regione Veneto su un elevato numero di casi registrati proprio in questa regione di disturbi della differenziazione sessuale in feti di madre sottoposti ad inquinamento delle acque con sostanze perfluoralchiliche, cosiddetti PFAS, derivanti dalla lavorazione di materiali plastici che hanno danneggiato i feti – soprattutto maschi – di madri contaminate, causando disfunzione della loro differenziazione sessuale. Il nostro Ministero della salute è quindi impegnato anche nel fronte della prevenzione e nella ricerca e nell’individuazione delle possibili cause dei disturbi in particolare di quelle causate da inquinanti ambientali. Grazie.»

Serena Battilomo, Direttrice dell’Ufficio IX sulla tutela della salute delle donne e delle persone vulnerabili presso il Ministero della Salute ha risposto affermando che ci sarà un nuovo 3 ° genere sui certificati di assistenza alla nascita (quindi F, M, e Indeterminato).

Trascrizione non ufficiale:

«Aggiungo un solo elemento di aggiornamento riguardo al fatto che proprio recentissimamente stiamo aggiornando il certificato di assistenza al parto, di cui parlavo prima, per un nuovo tracciato in tema di indicazione del sesso del nascituro che, mentre oggi prevede maschio o femmina e poi una descrizione dei genitali femminili e maschili, sostituiremo il tutto invece con maschio o femmina o indeterminato perché la condizione in quel momento non è individuabile, proprio per tener conto della specificità di questi casi e accompagnarli anche nella definizione e nel tempo.».

Sessione 2, Mercoledì 23 Gennaio 2019, 10-13h

L’esperto del comitato e correlatore nazionale Jorge Cardona Llorens (Spagna) continua con le domande su intersex e IGM. Chiarisce che la risposta ricevuta era focalizzata sulle questioni trans piuttosto che sui bambini intersex.

E richiede: qual è l’attuale protocollo per le procedure intersex, chi decide?

(…)

Seguono altre mancate risposte su intersex di Salvatore Sciacchitano, endocrinologo e segretario capo del Ministero della Salute, che legge numeri irrealisticamente bassi sulla “chirurgia urogenitale” dall’allegato al rapporto statale (discusso nel Rapporto ONG per la Sessione, pagg. 10-12), sostenendo che tutte le decisioni di chirurgia sono state prese solo dopo che il bambino ha dato il proprio consenso.

«Sì, grazie. Salvatore Sciacchitano, Ministero della Salute. Rispondo alle domande del Commissario spagnolo per quanto riguarda i disturbi della differenziazione sessuale, dicendo che si è fatto riferimento ai codici della classificazione internazionale delle patologie, ai codici degli interventi chirurgici, nonché ai dati estratti dai ricoveri ospedalieri.

Secondo la Consensus Conference di Chicago del 2006 i disturbi della differenziazione sessuale è stato sancito essere dovuti a una serie di ‘patologie’ come la sindrome di Klinefelter, la disgenesia gonadica, sesso indeterminato, pseudoermafroditismo, anomalie dei cromosomi sessuali, altre ipofunzioni testicolari, sindrome da resistenza androgenica o sindrome di Morris, sindrome adrenogenitale.

Faccio riferimento, e ve le evito, a tutte le procedure che sempre per gli stessi codici sono incluse come procedure chirurgiche e nomino chirurgie dell’apparato urogenitale, e sottolineo urogenitale, e dirò che nella selezione di tutto quello che è la casistica a noi pervenuta, abbiamo utilizzato criteri di età tra 0 e 17 anni, tenendo conto peraltro della peculiarità dell’espressione del consenso informato dei minori in relazione alle graduale capacità di discernimento.

Terzo elemento di fornitura di dati è stato il sistema SDO. Il sistema SDO consiste nelle schede di dismissione ospedaliera riferentesi agli anni 2015, 2016 e 2017, dove abbiamo scorporato tutte le ‘patologie’ che si riferivano a soggetti tra 0 e 17 anni, e di queste ne abbiamo fatto una valutazione comparativa anche con altri Stati.

Disponiamo quindi di quella che é la percentuale con cui si è ricorso all’intervento chirurgico nella diagnosi di disturbo di differenziazione sessuale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Nel 2015 si è provveduto ad un ricorso all’intervento chirurgico nello 0,8% delle diagnosi, nel 2015 lo 0,9, pardon, nel 2015 lo 0,8, nel 2016 lo 0,9, nel 2017 lo 0,2% dei disturbi di differenziazione sessuale sono stati chirurgicamente trattati.

In totale sono stati diagnosticati nel 2017 1252 casi di disturbi della differenziazione sessuale, e in tre casi nel 2017 si è ricorso all’intervento chirurgico. Si tratta di un maschio di 13 anni, di una femmina di 2 anni, e di un’altra femmina di 16 anni. Nella decisione ha scelto il chirurgo, sentiti i genitori, e nel caso di un minore con capacità di discernimento è stato sentito anche il minore, e quindi abbiamo due che avevano età di 13 e di 16 anni.

Ribadisco il concetto, si tratta di interventi di tipo urogenitale, quindi in alcuni di questi verosimilmente la preoccupazione é stata quella di assicurare la funzione della minzione.».

***

La Raccomandazione Generale Congiunta CRC-CEDAW no. 18/31 sulle pratiche dannose (CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18) invita gli Stati parte a “vietare esplicitamente per legge e a sanzionare o criminalizzare adeguatamente le pratiche dannose, in funzione della gravità del reato e del danno causato, a prevedere mezzi di prevenzione, protezione, recupero, reintegrazione e risarcimento delle vittime e a combattere l’impunità delle pratiche dannose” (paragrafo 13).

In particolare, la Raccomandazione Generale Congiunta sottolinea ulteriormente la necessità di un “Quadro olistico per affrontare le pratiche dannose” (paragrafi 31-36), che comprenda “misure legislative, politiche e altre misure appropriate che devono essere adottate per garantire il pieno rispetto degli obblighi [degli Stati parte] derivanti dalle convenzioni per eliminare le pratiche dannose” (paragrafo 2), nonché

“Raccolta e monitoraggio dei dati” (paragrafi 37-39)

“Legislazione e sua applicazione” (paragrafi 40-55), in particolare:

“disposizioni legislative, civili e/o amministrative adeguate” (paragrafo 55, lettera d))

“disposizioni relative alla valutazione e al monitoraggio periodico, anche in relazione all’attuazione, all’applicazione e al follow-up” (paragrafo 55 (n))

“la parità di accesso alla giustizia, anche affrontando gli ostacoli giuridici e pratici all’avvio di procedimenti giudiziari, come il termine di prescrizione, e che gli autori e coloro che aiutano o tollerano tali pratiche siano ritenuti responsabili” (paragrafo 55, lettera o)).

“la parità di accesso ai mezzi di ricorso e di riparazione adeguati nella pratica” (paragrafo 55 (q)).

Infine, ma non meno importante, il Commento Generale Congiunto prevede esplicitamente che:

Quando professionisti del settore medico, dipendenti pubblici o funzionari pubblici sono coinvolti o complici nell’attuazione di pratiche dannose, il loro status e la loro responsabilità, compresa la denuncia, dovrebbero essere considerati una circostanza aggravante nella determinazione di sanzioni penali o sanzioni amministrative, come la perdita di una licenza professionale o la rescissione del contratto, che dovrebbe essere preceduta dall’emissione di avvertimenti. La formazione sistematica dei professionisti del settore è considerata una misura preventiva efficace al riguardo” (paragrafo 50).

Qui l’intera Raccomandazione Generale Congiunta nelle lingue ufficiali dell’ONU.

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