Di logica, diritto e malafede
di Alice per intersexioni
Se si cercano su un motore di ricerca le parole <Europa> e <pedofilia> i primi risultati riportano articoli allarmisti sull’adesione dell’Italia al progetto sperimentale proposto dal Consiglio d’Europa per l’attuazione e l’implementazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC 5 (2010) sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identitĂ di genere.
I titoli sono di questo tenore: “Il “trucco” dell’Europa per legalizzare pedofilia e incesto” (vedi sul sito prolifenews.it e ilsussidiario.net) o “L’EUROPA LEGALIZZA LA PEDOFILIA CON UN TRUCCO: E L’ITALIA ESEGUE GLI ORDINI” (sul blog sulatestagiannilannes, diggita.it e vocidallastrada.com) o “L’ultimo regalo della Fornero: sdoganata la pedofilia” (disinformazione.it).
Quello che scandalizza blogger e giornalisti è in particolare il recepimento dell’articolo 18:
“Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’abrogazione di qualsiasi legislazione discriminatoria ai sensi della quale sia considerato reato penale il rapporto sessuale tra adulti consenzienti dello stesso sesso, ivi comprese le disposizioni che stabiliscono una distinzione tra l’etĂ del consenso per gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali.“
L’interpretazione che ne viene data è che si chiede di abolire l’etĂ del consenso: “la Raccomandazione auspica l’azzeramento di ogni distinzione d’etĂ ” con inoltre nefaste conseguenze “dopo aver sdoganato penalmente e quindi culturalmente i rapporti tra maggiorenni e minori anche di anni 14, si passerĂ a sdoganare l’incesto e la poligamia” (fallacia slippery slope seguita da polifobia).
Mi domando se tale interpretazione sia causata da mancanza di attenzione, scarso uso della logica, assenza di nozioni base di diritto o invece se non siano dettate da vera e propria malafede –Â visto che talvolta gli articoli sono articolati e ricchi di fonti.
Provo dunque a colmare sinteticamente alcune lacune, nella speranza che possano essere anche spunti di riflessione.
- L’etĂ del consenso è l’etĂ a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali.
- In Italia l’etĂ del consenso è la stessa per i rapporti sessuali di qualsiasi tipo (orale, anale, vaginale, etc) e di qualunque combinazione di sesso delle persone coinvolte.
- In molti Stati l’etĂ del consenso è differenziata a seconda del tipo di atto sessuale (piĂą alta per quello anale, ad esempio) o a seconda del sesso delle persone coinvolte (piĂą alta nel caso in cui siano coinvolti due individui di sesso maschile, ad esempio). La Grecia ad esempio ha ancora un’etĂ del consenso differenziata a seconda che i rapporti siano tra individui di sesso maschile o meno (Articolo 347 del Codice di Procedura Penale). Ciò è ovviamente omofobico ed ingiustamente discriminatorio. Per questo l’etĂ del consenso differenziata, una volta molto diffusa anche in Europa, è stata eliminata da quasi tutti gli Stati. Nel Regno Unito ciò è stato fatto nel 2001 ed in Austria nel 2002, anche grazie alla giurisprudenza della CEDU.
- L’articolo 18 parla di abrogazione della “distinzione tra l’etĂ del consenso per gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali” e non di “abrogazione dell’etĂ del consenso” o di “modifica dell’etĂ del consenso” in generale (questione che sarebbe di interessante e delicata discussione). Quindi ad esempio uno Stato potrebbe legittimamente abbassare l’etĂ del consenso per gli atti sessuali a 12 anni (come in Vaticano) oppure innalzarla a 20 anni (come in Tunisia); per l’articolo 18 l’importante è che tale etĂ sia richiesta sia per gli atti eterosessuali che per quelli omosessuali..
L’effetto dell’articolo 18 sulla legislazione italiana sarĂ quindi nullo.