Di nuovo sul rapporto tra rettificazione anagrafica di sesso e necessità dell’intervento chirurgico
Di nuovo sul rapporto tra rettificazione anagrafica di sesso e necessità dell’intervento chirurgico
di Matteo Winkler in “Quotidiano Giuridico Pluris, 7 gennaio 2015
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 12 dicembre 2014, si è interrogato sulla questione, già risolta dalla giurisprudenza con un atteggiamento ondivago, se per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso sia richiesto, alla persona interessata, di sottoporsi necessariamente all’intervento medico-chirurgico. Pur con osservazioni empatiche rispetto alla condizione dell’attrice, il Tribunale giunge a conclusioni che non convincono, come illustrato dalla nota che segue.
Tribunale Vercelli, Sentenza 12/12/2014, n. 159
«Al Collegio non sfugge il disagio patito [, … ] così come non sfugge il patimento determinato dai deplorevoli atteggiamenti indiscreti di scherno, sarcastici ed inappropriati dei terzi, evidentemente lesivi della sua dignità . Ma la soluzione di tale problematica non può passare attraverso la forzatura, in via interpretativa, di una norma di legge».
A parlare sono i giudici del Tribunale di Vercelli, attraverso l’articolata motivazione che accompagna la sentenza del 12 dicembre 2014 menzionata in epigrafe. Sono parole di un’umanità e di un’empatia profonde, che raramente trovano posto nei repertori della giurisprudenza, solitamente freddi e anonimi. Profonde sì, ma non troppo. In effetti, dall’umanità del caso concreto i giudici non hanno avuto il coraggio di trarre le dirette conseguenze. Per il Tribunale, «lo spazio di manovra del giudice italiano pare, de jure condito, drasticamente ridotto». I giudici vorrebbero, insomma, ma non possono.
La questione è vivida e attuale. Si tratta di chiarire se il giudice possa imporre, a una persona transessuale che chieda di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso negli atti dello stato civile, di sottoporsi all’intervento medico-chirurgico di demolizione e ricostruzione degli organi genitali. È una questione che non ha nulla di straordinario, ma che invece è oggetto di interessanti analisi sia sul piano accademico (v. per tutti Bilotta, voce Transessualismo, in Digesto, disc. priv., Agg., Torino 2013, 732, 759 ss.; Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano 2013, 59 ss.), sia nella casistica giudiziaria (cfr. Cass. Civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X; Corte cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08; Corte eur. dir. um., 11.7.2002, 28957/95, Case of Christine Goodwin v. United Kingdom, § 81 ss.).
Nella vicenda che qui ci occupa la parte attrice è una persona transessuale «M2F» (Male to Female), che a seguito di trattamento ormonale ha acquisito un’apparenza femminile pressoché totale. Ella si presenta pertanto come donna ed è conosciuta nelle proprie cerchie affettive con nome femminile, ma sui documenti d’identità risulta ancora la sua identità maschile. La sua insopprimibile esigenza consiste dunque, per usare le belle parole di una risalente pronuncia della Corte costituzionale, nel «far coincidere il soma con la psiche» attraverso un intervento rivolto «alla tutela della salute, anche psichica», della persona medesima (Corte cost., 24.5.1985, n. 161), portando così a conclusione il suo processo di transizione. Ma tale condizione è, per l’interessata, eccessivamente invasiva. Ella infatti rifiuta di sottoporsi ad intervento medico-chirurgico, che ritiene non solo inutilmente rischioso per la sua salute, ma anche assolutamente non necessario proprio alla luce di un benessere psico-fisico che ha già raggiunto in tutte le sue dimensioni.
Paradossalmente, il problema è in egual misura semplice e complesso.
È semplice perché, se ammettiamo che l’attuale disciplina in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso (dunque la Legge 14.4.1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso, e le modificazioni intervenute con l’art. 31 D.Lgs. 1.9.2011, n. 150 di semplificazione dei riti civili) obbedisca a esigenze di tutela della salute quale diritto costituzionalmente garantito (così Corte cost. n. 161/1985, cit. e Lorenzetti, 59), allora è giocoforza affermare l’inammissibilità di un obbligo di sottoporsi a intervento chirurgico, qualora esso si riveli dannoso o anche solamente non necessario per il raggiungimento del pieno benessere psico-fisico della persona interessata (in tal senso già Trib. Rovereto, 3.5.2013, in NGCC, 2013, I, 1116, nota Bilotta; Trib. Roma, 18.10.1997, in Dir. fam. pers., 1998, 1033, nota La Barbera; sulla possibilità di un’operazione parziale v. Trib. Milano, 26.5.2011, in Articolo29.it). Il tema è altresì complesso, però, in relazione alle resistenze alle quali si assiste in giurisprudenza — e delle quali la pronuncia in commento rappresenta l’ultimo, più recente segnale — rispetto a un’interpretazione del dato normativo che a taluni appare in qualche modo «forzata», riducendosi alla «rivendicazione di un tertium genus» (così App. Bologna, 22.2.2013, in Articolo29.it, che infatti afferma l’obbligatorietà dell’intervento).
Dal canto loro le norme di riferimento — vale a dire gli art. 1 e 3 L. 164/1982 e l’art. 31, co. 4, D.Lgs. 150/2011 — certamente non eccellono per chiarezza, stabilendo da un lato che la rettificazione avvenga con sentenza del giudice «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali» e, dall’altro, che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Insomma, «dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali siano i caratteri sessuali da modificare» (Bilotta, 760).
Optando per la seconda delle due alternative prospettate, e dunque per la necessità dell’intervento chirurgico, il Tribunale di Vercelli osserva anzitutto, in ossequio a una presunta interpretazione letterale delle norme citate, che «la locuzione ‘intervenute modificazioni dei caratteri sessuali’ [è] chiaramente riferibile all’intervento, modificativo e ricostruttivo, degli organigenitali della persona che chiede la rettificazione anagrafica, e cioè dei suoi caratteri c.d. primari».
E ciò per due ordini di ragioni. Anzitutto, se il legislatore del 1982 avesse voluto distinguere tra caratteri sessuali primari e secondari, l’avrebbe fatto espressamente. Inoltre, i caratteri secondari si traducono in aspetti distinti della persona (come la distribuzione delle masse muscolari, la voce ecc.), senza che sia pertanto possibile selezionarne alcuni a discapito di altri al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione alla rettificazione anagrafica. Ulteriore fattore a supporto della «indefettibilità dell’intervento chirurgico» sarebbe la presenza, nell’art. 6 della L. 164/1982, di una norma transitoria per chi «si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso».
In secondo luogo, il Tribunale dichiara infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 3 della L. 164/1982, come prospettata dall’attrice. Al riguardo, per i giudici la scelta di subordinare la rettificazione anagrafica all’intervento chirurgico risulterebbe «dettata da esigenze di salvaguardia dei rapporti sociali», e perciò «non manifestamente irragionevole».
Entrambe le conclusioni difettano di quella che la filosofa americana Martha C. Nussbaum chiama «necessità di immaginazione», l’unica capace di trasformare la «politica del disgusto» in una «politica dell’umanità » (From Disgust to Humanity. Sexual Orientation and Constitutional Law, Oxford 2009). Si tratta di proiettarsi nell’universo intimo della persona per comprendere che la richiesta di tutela della propria salute, avanzata dalle persone transessuali che genuinamente chiedono non solo di poter mutare il proprio sesso anagrafico, ma altresì di non doversi sottoporre a un intervento chirurgico estremamente invasivo, non corrisponde a un desiderio effimero o a un capriccio, ma a un’esigenza umana fondamentale, che fa parte, appunto, di un più ampio diritto fondamentale alla salute. È la rettificazione anagrafica di per sé, e non la perdita dei propri organi sessuali o la sterilizzazione forzata, a rappresentare, insieme con l’aspetto fisico e dunque con la modificazione dei caratteri sessuali secondari, la chiave di volta dell’esercizio di tale diritto fondamentale, che un ordinamento che non voglia discriminare le persone in base alla loro identità di genere deve necessariamente riconoscere. La rettificazione anagrafica, insomma, costituisce il presupposto indispensabile per il godimento di diritti umani (cfr. Amnesty International, The State Decides Who I Am. Lack of Legal Gender Recognition for Transgender People in Europe, London 2014, 6).
Che la mancata rettificazione anagrafica costituisca un problema esistenziale, non è dato dubitare. Non a caso recenti sondaggi pubblicati dall’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali hanno rivelato che ben un terzo delle persone transessuali ha subìto discriminazioni sul luogo di lavoro in conseguenza dalla discrasia esistente tra aspetto fisico e documenti anagrafici, e la metà di loro ha altresì subito violenze. Viene da chiedersi se, allorché l’esercizio del diritto fondamentale alla salute comporti un costo individuale tanto ampio e doloroso, la legge si ostini ad aggiungerne un altro, come abbiamo detto estremamente invasivo dell’integrità fisica della persona interessata. In modo assolutamente non peregrino, allora, nel 2013 il Rappresentante Speciale dell’ONU sulla tortura e i trattamenti inumani e degradanti ha denunciato come illegale, alla luce del diritto individuale all’integrità personale e al rispetto della vita privata previsto da vari strumenti internazionali, le prassi nazionali che condizionano la rettificazione anagrafica alla sterilizzazione forzata (U.N. Doc. A/HRC/22/53), esattamente come avviene attualmente nel nostro ordinamento.
Alla luce di queste considerazioni, le argomentazioni del Tribunale di Vercelli appaiono non convincenti già in base alla lettera della norma. Infatti, se la finalità propria dell’attuale disciplina sulla rettificazione dell’attribuzione di sesso è, come si è detto, la tutela della salute della persona transessuale, un’interpretazione della disciplina stessa che mettesse a rischio quella stessa salute costituirebbe un’ingerenza arbitraria o illegittima nella libertà dell’individuo, in quanto tale inaccettabile alla luce dei più elementari principi ermeneutici.
Sul piano costituzionale, poi, la conclusione del Tribunale — nel senso del rigetto della richiesta di rettificazione senza operazione — risulta direttamente contraddetto da una recente ordinanza del Tribunale di Trento (20.8.2014), che invece ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale. Per il Tribunale trentino, «subordinare il diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari da effettuarsi tramite un doloroso e pericoloso intervento chirurgico, finisce col pregiudicare irreparabilmente l’esercizio del diritto stesso, vanificandolo integralmente», sicché «sembra che non vi sia ragionevolezza né logicità nel condizionare il riconoscimento del diritto della personalità in esame, ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona». Di qui, l’incostituzionalità dell’art. 1 L. 164/1982 con riguardo agli art. 2, 3, 32 e 117 della Costituzione.
C’è solo da sperare che la Corte costituzionale, ora investita della questione già sottoposta ai giudici di Vercelli, abbia il coraggio di fare davvero giustizia senza appiattirsi sul freddo dato normativo, ma con un sano esercizio di retorica dell’umanità . Promuovendo insomma una politica dell’umanità e non una politica del disgusto, come invece è avvenuto sinora.
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